{"uniqueId":"responsivegrid_1673563918_articledcl_1099137935","mobileExpanded":true,"html":"<p><b>Come si svolge la procedura di Conciliazione - formulario UG</b></p>\r\n<p>L'utente che intende presentare un'istanza al Co.re.com deve accedere alla piattaforma <b>Conciliaweb</b> mediante la creazione di un account o tramite le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). L’utente che non ha la possibilita’ di partecipare alla procedura telematica, puo’ avvalersi della strumentazione messa a disposizione presso la sede del Co.re.com. competente.</p>\r\n<p>A seguito della compilazione del formulario UG da parte dell’utente, e prima dell’avvio della procedura di conciliazione vera e propria, le Parti hanno la possibilita’ di negoziare direttamente la soluzione della controversia in via transattiva senza l’intervento di un Conciliatore Co.re.com. Se l'esito di tale attività di negoziazione è favorevole, la piattaforma rilascia un'attestazione dell'accordo raggiunto che utente e operatore firmano elettronicamente, con la conseguente archiviazione del procedimento. Ove la negoziazione diretta non vada a buon fine, ha avvio la fase di conciliazione. La procedura di conciliazione si svolge in modalita’ semplificata, tramite uno scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il Conciliatore, se la controversia attiene a tutte le materie specificamente indicate nella <a href=\"https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=10704701&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document\" target=\"_blank\">Delibera Agcom 203/18/CONS</a>.</p>\r\n<p>Per tutte le altre materie, <b>la conciliazione si svolge in videoconferenza</b>, accedendo a una virtual room riservata. In udienza le parti intervengono personalmente, ma possono anche farsi rappresentare da soggetti delegati. Su richiesta delle parti, il Conciliatore puo’ fissare una ulteriore udienza.</p>\r\n<p>La procedura di conciliazione si conclude con la redazione di un verbale di conciliazione. Se l’esito della procedura è positivo il verbale redatto costituisce titolo esecutivo, in cui si prende atto dell’accordo e con le quali le parti dichiarano conclusa la controversia.</p>\r\n<p>N.B. L’accordo sottoscritto ha valore di titolo esecutivo per entrambe le parti (Cliente e Vodafone); se una delle parti venisse meno agli impegni verbalizzati, entro i termini fissati per il loro adempimento, l'altra parte potrà porre in esecuzione l'accordo, rivolgendosi agli organi competenti, per far eseguire coattivamente gli impegni assunti dalla controparte.</p>\r\n<p>In caso di esito negativo, qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono - entro i successivi 3 mesi - chiedere al medesimo Corecom (se munito di delega) o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di definire la controversia ai sensi dell' art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche (si veda procedura per la presentazione dell’istanza di definizione).</p>\r\n","react_component_name":"articleDclComponent",":type":"webaem/components/content/commonComponents/articleDCL"}